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[1]Alla tabella delle pensioni, annessa al predetto testo unico, sono apportate l'aggiunta e la variante seguenti:
[2]la pensione dei marescialli con soprassoldo e' stabilita in L. 350 per quindici anni di servizio ed in L. 1050 per trent'anni di servizio;
[3]la pensione dei brigadieri con soprassoldo sara' uguale a quella stabilita pei marescialli senza soprassoldo.
[4]Il tempo passato nei depositi d'istruzione sara' computato agli effetti della pensione, che sara' liquidata con le stesse norme e nell'identica misura stabilita per le guardie comuni.
Testo in vigore dal 1 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
