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[1]Al R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, numero 269, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
[2]Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
[3]«La contribuzione prevista, a carico dei datori di lavoro, dall'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali, e quella di cui all'art. 5 del citato Regio decreto-legge saranno liquidate e riscosse dalle dogane del Regno con le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, e dalle dogane stesse saranno fatte affluire all'Erario in uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata.
[4]«I seguenti proventi saranno invece liquidati e riscossi dagli Uffici del lavoro portuale, i quali li verseranno alle dogane, affinche' queste li facciano affluire all'Erario con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata di cui al precedente comma:
- a)la contribuzione prevista, a carico dei lavoratori, dal l'art. l del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali;
- b)le somme dovute dagli imprenditori a titolo di canone per la concessione di esercizio in porto;
- c)i proventi eventuali.
[5]«Il versamento della contribuzione di cui alla lettera a) del precedente comma sara' effettuato in una sola volta alla fine di ogni mese e non oltre il decimo giorno dalla fine del mese stesso».
[6]Art. 7. - Alla lettera a) le parole «lo stato di previsione delle spese annuali» sono sostituite dalle parole: «lo stato di previsione delle entrate e dalle spese annuali».
[7]Art. 9. - Nel quinto comma e' soppressa la parola «piccole».
[8]Art. 10. - Nel secondo comma le parole «lo stato di previsione delle spese» sono sostituite dalle parole: «lo stato di previsione delle entrate e delle spese».
[9]Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
[10]«Lo stato di previsione dovra' comprendere le entrate e le spese di competenza dell'esercizio, e cioe' le entrate che si prevede potranno essere accertate e le spese che l'Amministrazione e' autorizzata ad effettuare nel corso dell'esercizio finanziario».
Testo in vigore dal 30 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
