Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1932 al 16 dicembre 2009. 308 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'art. 2, lettera c), alle parole: «il rendimento e quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro», sostituire le seguenti: «il rendimento, quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro e quelle per provvedimenti od opere di assistenza degli operai o delle loro famiglie».
tolto: All'art. 4 sostituire il seguente:
tolto: «La differenza accertata in sede di rendiconto consuntivo tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al «Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale» e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso sara' destinata a formare un «fondo di riserva» con il quale si potra' provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni o a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, intesi:
tolto: a) alla costruzione di locali ad uso degli Uffici del lavoro portuale;
tolto: b) alla sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento;
tolto: c) a provvedimenti o ad opere di assistenza degli operai e delle loro famiglie».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 3 marzo 1932 - Anno X
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Ciano - Mosconi - Bottai.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1932-03-03;269~art1 · fonte del testo
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