Il primo comma dell'art. 21 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente: "E' in facolta' del direttore generale accordare il congedo speciale di cui al precedente art. 20 anche al personale specificato nell'articolo stesso, non coperto dall'assicurazione, nel caso di infortunio che rivesta i caratteri stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e rientri nella sfera di un servizio comandato".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art9 · fonte del testo

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