L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, e' sostituito dal seguente: "Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio, i competenti organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sospendono il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20. Tale pagamento viene pero' continuato agli agenti con obbligazione personale quando provvedono ad assicurare il servizio con i propri sostituti".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari