L'art. 20 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, e' sostituito dal seguente: "Quando le assenze del personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e quelle degli avventizi, dei diurnisti e dei salariati dell'Azienda di Stato medesima che abbiano maturato titolo al congedo ordinario o licenza retribuita, sono determinate da infortuni coperti dall'assicurazione ai sensi del presente decreto, e' di competenza del direttore tecnico dell'Azienda accordare un congedo speciale per tutto il periodo dell'invalidita' temporanea, anche se il personale stesso non abbia fruito, nell'anno, in tutto o in parte, del congedo, licenza, e delle assenze consentite per malattia comune. Il congedo speciale predetto e' considerato alla stregua del congedo ordinario ai fini del trattamento economico".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art12 · fonte del testo

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