Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21, modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 266, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste puo' essere sostituito da attestazione del sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale e' domandato il trattamento di privilegio. Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro novanta giorni dalla data in cui l'accertamento di valore e' diventato definitivo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art2 · fonte del testo

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