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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]I. - L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, e' sostituito dal seguente:

[9]«I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti liquori e di capacita' non inferiore a 4 centilitri, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto».

[10]II. - Il secondo comma dell'art. 7 del menzionato Regio decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, e' sostituito dal seguente: «Chiunque venda estratti anche analcolici, destinati alla preparazione di liquori, ovvero profumerie alcoliche senza essere munito di licenza di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, e' punito con l'ammenda fino a lire 3000».

[11]III. - Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico di legge per la imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II, e' sostituito dal seguente:

[12]«Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati, di liquori e di bevande alcoliche senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non piu' valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta stessa sia prescritta. Nei casi in cui la bolletta non sia prescritta, si fa ugualmente luogo all'applicazione delle dette pene quando si abbia la prova certa che gli spiriti trovati in circolazione siano comunque d'illegittima provenienza».

[13]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[14]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII

[15]VITTORIO EMANUELE

[16]MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI

[17]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 9 agosto 1939 al 8 settembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1096~art1 · fonte del testo

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