Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1951 al 22 dicembre 2008. 289 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: I. - L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933-XI, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 353, e' sostituito dal seguente:
tolto: «I recipienti anzidetti, limitatamente a quelli contenenti liquori e di capacita' non inferiore a 4 centilitri, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato, in modo da impedire che senza la sua asportazione possa comunque esserne estratto il contenuto».
tolto: II. NUMERO SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. tolto: 8 SETTEMBRE 1951 aggiunto: 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 750 aggiunto: 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 1 NOVEMBRE 1951 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 1127.
tolto: III. - Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico di legge per la imposta sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924-II, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti denaturati o non denaturati, di liquori e di bevande alcoliche senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non piu' valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta stessa sia prescritta. Nei casi in cui la bolletta non sia prescritta, si fa ugualmente luogo all'applicazione delle dette pene quando si abbia la prova certa che gli spiriti trovati in circolazione siano comunque d'illegittima provenienza».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 22 luglio 1939-XVII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDI aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1096~art1 · fonte del testo
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