Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

[2]((Al personale addetto al lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosita', per il fatto che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 80)). 6 Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 maggio 1965, n. 498

6

La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".

Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 15 giugno 1965. 6 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Al personale addetto tolto: a aggiunto: al lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed tolto: effettive gravosita' aggiunto: effettiva gravosita', per il fatto che tolto: richiedano aggiunto: richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di tolto: L. 54 aggiunto: lire 80. Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 maggio 1965, n. 498

    La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art61 · fonte del testo

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