Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
tolto: Al personale addetto al lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosita', per il fatto che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 80. Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art61 · fonte del testo
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