Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, e' modificato nel modo seguente:
[9]((«I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.
[10]«La data del censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge sara' stabilita con apposito provvedimento»)).
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]Mussolini - Ciano - Di Revel
[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 2 settembre 1941 al 22 dicembre 2008
