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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, e' modificato nel modo seguente:

[9]«I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.

[10]«Il censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge avra' luogo il 31 dicembre del 1941-XXI ».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Ciano - Di Revel

[15]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 3 febbraio 1939 al 2 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-05;61~art1 · fonte del testo

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