Art. 1807 c.o.m. — Indennità di missione all'estero

Al personale militare inviato in missione all'estero e' corrisposta l'indennita' prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1808. Se la missione e' inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1807 · fonte del testo

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