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[1]Il ministro della marina e' autorizzato ad impartire le opportune norme per l'applicazione della presente legge fino a che sia approvato il regolamento per la esecuzione del nuovo testo unico sulle leggi della leva marittima.

[2]Il ministro e' altresi' autorizzato a lasciare in congedo illimitato sotto determinate condizioni, i militari di 1ª categoria della classe 1888 residenti all'estero, espatriati anteriormente al 1° dicembre 1907, se essi, per le loro condizioni di famiglia, avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria in base alla legge 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª).

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]C. MIRABELLO. CASANA.

[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-05;348~art17 · fonte del testo

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