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Miscellanea
Modificazioni alle tasse di ancoraggio dovute dalle navi nazionali ed estere che approdano nei porti dello Stato
Legge 22 febbraio 1952, n. 115
- Aggiornato al
- 18 marzo 1952
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318…
- Art. 2Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318…
- Art. 3Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 22 della legge 23 luglio 1896, n. 318…
- Art. 4I diritti di cui all'art. 23 della legge 29 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio…
- Art. 5Il diritto previsto dall'art. 23-bis aggiunto alla legge 23 luglio 1896, n. 318, dal…
- Art. 6La tassa annuale di ancoraggio stabilita dall'art. 24 della legge 23 luglio 1896, n. 318…
- Art. 7I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio…
- Art. 8Per le navi a propulsione meccanica, per le quali, alla data di entrata in vigore della…
- Art. 9La presente legge entra in vigore con il primo del mese successivo a quello della sua…
