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Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti. L'assegnazione e' fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorita' giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali. I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredita' di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualita' versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati. Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni. Se nessuno dei discendenti ne' il coniuge e' in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o e' disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilita' dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualita' versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennita' nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 103/1985

    Questione infondata
    17 aprile 1985

    Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non è di per sé suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo può essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e ciò postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attività probatoria, questa non è totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensì soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto più idoneo alla successione o al subingresso. È inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto ciò risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facoltà di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale è consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attività istruttoria, essa è operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.

    Art. 5 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 6 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 7 Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori · Art. 4 Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 66/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    La normativa di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (modifiche alle norme sulla riforma fondiaria) - la quale disciplina il subentro all'assegnatario, deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto di assegnazione e vendita del terreno espropriato, dei suoi discendenti in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal comma primo dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dispone che l'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione, dai coeredi, e che in caso di disaccordo tra loro decide l'autorità giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'ente, con riguardo alle condizioni ed attitudini personali - non crea alcuna disparità tra i coeredi, riconoscendo a tutti i diritti successori sui beni facenti parte del patrimonio del de cuius al momento della sua morte, in conseguenza dell'assegnazione (credito relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale aumento di valore del fondo). La disciplina del subentro, poi, non riguarda la materia successoria, ma una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un ente pubblico, (non identificabile con negozi di diritto privato) che non modifica i diritti dei successibili sui beni esistenti nel patrimonio del de cuius. Pertanto non è fondata - in riferimento agli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, legge n. 379 del 1967.

    Art. 7 Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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