Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/1974 · relatore Edoardo Volterra

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo e

quarto comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazione alle

norme sulla riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 25

agosto 1971 dal tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente

tra De Joris Enrico ed altri e l'Ente Fucino ed altri, iscritta al n.

393 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visti l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

e di costituzione dell'Ente Fucino;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore

Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Ente Fucino.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra De Joris Enrico

ed altri contro De Joris Mario ed altra nonché l'Ente Fucino, il

tribunale d'Avezzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29

maggio 1967, n. 379, in relazione agli artt. 3 e 42, commi terzo e

quarto, della Costituzione.

La norma denunciata disciplina il subentro all'assegnatario,

deceduto prima che sia stato pagato il prezzo di riscatto, nel rapporto

di assegnazione e vendita del terreno di riforma, dei suoi discendenti

in linea retta, o, in mancanza di questi, del coniuge di lui, sempre

che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art. 16 della

legge 12 maggio 1950, n. 230. L'assegnazione è fatta all'avente

diritto designato dal testatore, o, in mancanza di tale designazione,

dai coeredi. In caso di disaccordo tra loro decide l'autorità

giudiziaria, su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo

alle condizioni ed attitudini professionali.

Secondo il tribunale, se in occasione della originaria assegnazione

sussiste solo un interesse legittimo in favore del richiedente, una

volta avvenuta l'assegnazione, in caso di morte dell'assegnatario, i

successibili hanno un vero e proprio diritto soggettivo perfetto al

subentro, sempre che sussistano le condizioni di legge.

Sembra, quindi, al Collegio che il comma quarto della disposizione

contrasti con gli artt. 3 e 42, commi terzo e quarto, della

Costituzione. Detta norma, infatti, per il soddisfacimento delle quote

di eredità in favore degli eredi, esclusi dall'assegnazione,

attribuisce un diritto di credito, nei confronti dell'unico

subentrante, nei soli limiti della somma risultante dall'ammontare

delle annualità pagate dal dante causa, aumentato dell'incremento del

valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti apportati

dall'assegnatario deceduto. Il credito dei coeredi esclusi può anche

essere pagato in rate, comprensive dell'interesse legale, in un periodo

di 10 anni. Ciò mentre la stessa legge n. 379 del 1967 sottolinea

esplicitamente la differenza tra "il prezzo politico di assegnazione" e

l'effettivo valore del fondo, ad avvenuto riscatto. Infatti, l'art. 4

del testo collega il prezzo di vendita, dopo il riscatto, alla volontà

del proprietario sia pur condizionandola a limiti di congruità

determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Verrebbe, così, a determinarsi una disparità di trattamento tra

soggetti che pur il legislatore pone sullo stesso piano dei diritti e

ciò in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ed anche a voler

ritenere che l'assegnazione in favore di uno solo dei coeredi

costituisca una forma anomala di esproprio in danno degli altri, per

altro verso la norma impugnata violerebbe la Costituzione e

propriamente il comma terzo dell'art. 42, in quanto l'indennizzo

corrisposto agli esclusi sarebbe enormemente sproporzionato rispetto

all'effettivo valore del bene.

Il contrasto con l'ultimo comma dell'art. 42 della Costituzione

discenderebbe poi dalla circostanza per cui il legislatore avrebbe

disciplinato una forma di successione, relativamente a soggetti posti

sullo stesso piano, in modo da favorire sproporzionatamente uno di loro

con danno degli altri.

Si lamenta infine che il più volte menzionato art. 7 della legge

379 del 1967 al terzo comma sancisca che, in caso di disaccordo tra

coeredi, decide l'autorità giudiziaria "con riguardo alle condizioni

ed attitudini personali".

Tale disposto violerebbe l'ultimo comma dell'art. 42 della

Costituzione, che assegna al legislatore il compito di fissare le norme

sulla successione legittima e testamentaria. Invece, nella specie, è

rimessa all'arbitrio del giudice la designazione di colui che deve

succedere nel rapporto di assegnazione, non potendosi escludere, a

priori, che sussistano, in fatto, delle situazioni omologhe. Il

legislatore, in proposito, si è limitato ad indicare il criterio delle

"condizioni ed attitudini personali" criterio che lascia ampio campo al

potere discrezionale che non dovrebbe essere consentito al giudice, in

tema di diritti soggettivi perfetti.

2. - L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

concludere per l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura l'assegnazione delle terre nelle zone di

riforma fondiaria affonda le sue radici nel pubblico fine perseguito

dalle leggi sulla riforma fondiaria, talché essa viene a coincidere

con i fini pubblici dell'Ente.

Il rapporto principale tra Ente e coltivatore avrebbe quindi,

carattere pubblico e dovrebbe essere inquadrato nel più ampio schema

delle concessioni; in questa sfera pubblicistica si inserirebbe anche

il rapporto contrattuale in senso stretto, ma i correlativi diritti e

gli obblighi derivanti fra le parti resterebbero sempre subordinati al

fine pubblico perseguito dall'Ente, fine pubblico che acquista

rilevanza decisiva nella causa del rapporto pattizio.

È solo al momento del pagamento di tutte le rate che

l'assegnatario acquisterebbe la proprietà completa della cosa come se

l'avesse appunto acquistata a rate, ma durante il periodo trentennale

stabilito per l'ammortamento del prezzo eserciterebbe un potere di

fatto a titolo di godimento, non di proprietà, quale detentore e non

possessore del fondo.

La particolare situazione conseguente alla "assegnazione"

dispiegherebbe i suoi effetti anche per quanto riguarda il c.d.

"subentro" all'assegnatario morto prima del riscatto, "subentro" che,

sebbene sia stato ritenuto dia luogo ad una forma di successione

anomala, in realtà, tenendo conto dei principi informatori del sistema

nonché della natura della originaria assegnazione, si attuerebbe al di

fuori degli schemi tipici della successione, sia legittima, sia

testamentaria.

Rettamente inquadrato l'istituto del c.d. "subentro", ben si

intenderebbe come nessuna delle censure di illegittimità

costituzionale possa ritenersi fondata, in quanto la posizione dei

coeredi è particolare: tutti hanno diritto ad essere preferiti

nell'assegnazione rispetto ai terzi, ma nei rapporti interni sono

titolari di una mera aspettativa ad essere scelti.

Pertanto nessuna ingiustificata disparità di trattamento verrebbe

a determinarsi per il fatto che i coeredi esclusi hanno diritto a

concorrere solamente sulla quota di ammortamento e sull'aumento di

valore arrecato al fondo dal momento che ciò che è caduto in

successione non sarebbe il bene - fondo ma il bene - quota

d'ammortamento (più l'eventuale aumento di valore).

Né certamente potrebbe parlarsi di violazione dell'art. 42, comma

terzo, della Costituzione (per essere l'indennizzo corrisposto agli

esclusi sproporzionato rispetto all'effettivo valore del bene) dal

momento che la somma sulla quale si apre il concorso dei coeredi non

costituirebbe un indennizzo per una espropriazione forzata dal fondo

assegnato, perché il fondo stesso non è mai entrato nel patrimonio

dei coeredi, mentre la somma a questi ultimi attribuita sarebbe

solamente una parte dell'eredità del de cuius attribuita in via

successoria.

Una volta, poi, esclusa la natura successoria del "subentro",

sarebbe evidente l'erroneità di prospettare la violazione dell'art.

42, ultimo comma, della Costituzione.

Anche a volersi attenere alle prospettazioni seguite nell'ordinanza

di rimessione, non sarebbe difficile intendere l'inconsistenza dei

dubbi di legittimità costituzionale che il tribunale ha ritenuto di

sollevare, in quanto nella successione cadrebbe solamente la quota di

ammortamento, avendo riguardo l'intero sistema delle leggi relative

alla riforma fondiaria in ordine al prezzo di assegnazione che,

ovviamente, prescinde dalla valutazione diversa che possa farsi del

terreno secondo calcoli correnti.

In sostanza l'errore di fondo del ragionamento seguito dal

tribunale di Avezzano, risiederebbe nel fatto di non aver considerato

che al momento dell'apertura della successione non sono in questione i

diritti dominicali su di un fondo, ma i diritti discendenti da un

particolare rapporto determinabili nel loro valore con riferimento

all'ammontare delle annualità versate dal dante causa più gli

eventuali incrementi del fondo medesimo.

Del resto, l'ordinamento già conoscerebbe discipline analoghe,

così come nella legislazione relativa alle case popolari ed a quelle

costruite con il concorso finanziario dello Stato, che demanda

all'autorità giudiziaria la scelta dell'erede assegnatario

dell'alloggio; in successione, cioè entra la quota di ammortamento

già pagata dal de cuius e solo su di essa vanno soddisfatte le ragioni

degli altri coeredi, prescindendo dal valore venale che potrebbe avere

(ma non ha, perché bene fuori commercio) l'alloggio al momento della

successione.

Quanto, poi, al denunciato contrasto della norma impugnata con il

terzo comma dell'art. 42 della Costituzione si rileva come non sia dato

ravvisare in alcun modo, nel sistema predisposto dal legislatore, una

"forma anomala di espropriazione" e tantomeno un "indennizzo...

enormemente sproporzionato all'effettivo valore del bene".

Quanto, infine, al ventilato contrasto della norma denunciata con

il quarto comma dell'art. 42 della Costituzione sotto il già accennato

profilo che il potere - dovere concesso al giudice di stabilire chi

debba subentrare nel rapporto di assegnazione, tenendo conto delle

"condizioni ed attitudini personali", inciderebbe inammissibilmente

sulla sfera giuridica pienamente protetta dei coeredi esclusi dal

subentro, si rileva, fermo quanto già osservato in ordine alla

inipotizzabilità stessa di una "successione" nel c.d. "subentro", che

la Carta rinvia alla legge per fissarne "le norme ed i limiti" e con la

norma denunciata il legislatore demanda al giudice di scegliere,

nell'ambito di un corretto e logico criterio direttivo, chi debba

subentrare nel rapporto di assegnazione. Considerato in diritto :

1. - Il giudice a quo solleva la questione di legittimità

costituzionale rispetto all'art. 7, commi terzo e quarto, della legge

n. 379 del 1967 in riferimento agli articoli 3 e 42, commi terzo e

quarto, della Costituzione, sostenendo che, ai termini della norma

impugnata, mentre, in occasione dell'assegnazione originaria del

terreno da parte dell'ente riforma, esiste solo un interesse legittimo

a favore del richiedente, una volta avvenuta l'assegnazione, i

successibili dell'assegnatario deceduto prima del riscatto avrebbero

invece un diritto soggettivo perfetto di subentrare in sua vece

nell'assegnazione, sempre che sussistano riguardo ad essi, le

condizioni di legge.

Partendo da queste premesse, il tribunale di Avezzano ritiene che

il quarto comma del citato art. 7 della legge n. 379 del 1967,

attribuendo agli eredi esclusi dall'assegnazione nei confronti

dell'unico subentrante un diritto di credito nei limiti della somma

risultante dall'ammontare delle annualità pagate dal dante causa,

aumentata dell'incremento del valore del fondo per effetto dei

miglioramenti apportati dall'assegnatario deceduto, creerebbe una

disparità di trattamento fra coeredi che il legislatore pone sullo

stesso piano dei diritti con conseguente violazione dell'art. 3 della

Costituzione.

Sempre secondo il giudice a quo l'assegnazione in favore di uno

solo dei coeredi costituirebbe una forma sia pure anomala di esproprio

senza corrispondente indennizzo in contrasto con l'art. 42 comma terzo

della Costituzione, in quanto la somma corrisposta agli esclusi sarebbe

del tutto sproporzionata al valore effettivo del bene. La disposizione

del terzo comma del più volte citato art. 7 della legge n. 379 del

1967, il quale dispone che in caso di disaccordo fra coeredi, la

decisione circa l'assegnazione del fondo e la scelta dell'assegnatario

spetti all'autorità giudiziaria con riguardo alle condizioni ed

attitudini di questo, violerebbe l'ultimo comma dell'art. 42 della

Costituzione che assegna al legislatore il compito di fissare le norme

ed i limiti della successione legittima e testamentaria.

2. - La questione è infondata. La premessa da cui parte

l'ordinanza in epigrafe è errata in quanto l'assegnazione dei terreni

fatta dagli speciali enti di riforma fondiaria non è identificabile

con negozi di diritto privato, ma si differenzia nettamente da questi

avendo finalità di natura pubblicistica e comportando una

regolamentazione diretta al conseguimento di tali scopi.

L'assegnatario nel periodo intercorrente fra l'assegnazione ed il

pagamento integrale delle annualità previste non ha sul terreno

assegnato un diritto di proprietà o altro diritto reale (art. 17 della

legge n. 230 del 1950), essendo, come riconosciuto dalla giurisprudenza

della Cassazione, detentore dell'immobile ed esercitando su questo un

potere di fatto a titolo di godimento. I soli beni che per effetto

dell'assegnazione operata a suo favore entrano nel suo patrimonio prima

del riscatto sono, oltre al credito relativo alle quote di ammortamento

versate, anche l'eventuale aumento del valore del fondo per effetto dei

miglioramenti da lui apportati.

Pertanto, nel caso di decesso dell'assegnatario nel periodo

anteriore al riscatto, oggetto di successione a favore dei suoi eredi

non possono essere diritti dominicali sul fondo che il defunto non

aveva, ma diritti che in conseguenza dell'assegnazione esistevano nel

suo patrimonio e che sono stati sopra indicati, cioè il credito

relativo alla somma risultante dall'ammontare delle quote di

ammortamento versate e dall'eventuale aumento del valore del fondo.

Questi diritti successori sono pienamente riconosciuti e tutelati

nell'art. 7 della legge n. 379 del 1967.

Gli eredi testamentari e legittimi non subentrano per proprio

diritto successorio nell'assegnazione del fondo, assegnazione che è

atto amministrativo compiuto dall'ente di riforma. Nel caso di morte

dell'assegnatario prima del riscatto il legislatore disciplina

l'assegnazione nel rispetto delle finalità pubblicistiche della

riforma fondiaria e dell'esigenza che per la realizzazione di tali

finalità il fondo sia assegnato ad un solo soggetto, in modo che siano

tutelate anche quelle che possono essere le aspettative dei discendenti

in linea retta e, in mancanza di questi, del coniuge, assicurando loro,

ove sia possibile, una priorità, rispetto ad altri, nell'assegnazione.

Il citato art. 7 dispone infatti che l'assegnazione venga fatta in

primo luogo al discendente designato dal testatore che abbia i

requisiti richiesti dall'art. 16 della legge 230 del 1950: in mancanza

di designazione testamentaria, al discendente diretto che abbia i

medesimi requisiti e che venga designato dai coeredi. In caso di

disaccordo, su istanza degli interessati o dell'ente di riforma,

l'autorità giudiziaria decide, designando in base alle condizioni e

alle attitudini personali, il discendente diretto che debba essere

preferito nell'assegnazione.

In mancanza di discendenti in linea diretta ovvero se i medesimi

non hanno i requisiti di cui al citato art. 16 subentra il coniuge non

separato sempre che abbia i suddetti requisiti. Se nessuno ha tali

requisiti o non sia disposto a subentrare, il fondo ritorna all'ente

perché questo disponga l'assegnazione ad altri, assicurando sempre il

rimborso agli eredi del precedente assegnatario delle annualità da

questo versate e il pagamento dell'indennità per l'eventuale aumento

di valore del fondo in conseguenza dei miglioramenti dallo stesso

apportati.

Questa normativa regolatrice della nuova assegnazione non incorre

in alcun vizio di costituzionalità. Non è in contrasto con l'art. 3

della Costituzione in quanto non crea alcuna disparità fra coeredi,

riconoscendo a tutti costoro i diritti successori sui beni esistenti

nel patrimonio del de cuius al momento della sua morte in conseguenza

dell'assegnazione del fondo a lui fatta dall'ente di riforma, cioè,

come si è detto, il credito relativo alla somma risultante

dall'ammontare delle quote di ammortamento versate e dall'eventuale

aumento di valore del fondo. La disciplina del subentro rientra nella

sfera di discrezionalità del legislatore e, nel rispetto della

priorità nell'assegnazione che esso intende attuare a favore dei

discendenti diretti e in loro mancanza del coniuge dell'assegnatario

defunto, pone tutti costoro in condizione di parità nel compimento

dell'atto amministrativo di assegnazione avente finalità

pubblicistiche.

Non contrasta nemmeno con l'art. 42, comma terzo, della

Costituzione in quanto la norma impugnata non dispone né potrebbe

disporre alcun esproprio del fondo non essendo questo in proprietà del

de cuius e non facendo quindi parte dei beni del patrimonio ereditario.

Non sussiste contrasto fra la norma impugnata e l'art. 42, comma

quarto, della Costituzione in quanto la normativa dell'art. 7 della

legge n. 379 del 1967 che regola il subentro nel modo che si è in

precedenza indicato, non riguarda la materia successoria, ma disciplina

una procedura relativa alla formazione di un atto amministrativo di un

ente pubblico, il cui esercizio non modifica i diritti dei successibili

sui beni che sono nel patrimonio del de cuius.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, commi terzo e quarto, della legge 29 maggio 1967, n. 379

(Modifiche alle norme sulla riforma fondiaria), sollevata

dall'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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