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L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dai seguenti membri:

  • a)il Sottosegretario di Stato per le finanze;
  • b)un consigliere di Stato;
  • c)il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
  • d)un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;
  • e)il direttore generale dei Monopoli di Stato;
  • f)((un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
  • g)il vice direttore generale dei Monopoli di Stato;
  • h)i direttori centrali dei Monopoli di Stato;
  • i)tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee alla Amministrazione finanziaria;
  • l)tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalita' di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sara' tenuto conto della rappresentativita' dei sindacati stessi.)) "In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione e' assunta dal Sottosegretario di Stato. "Il segretario del Consiglio di amministrazione e' scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato. "Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennita', da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale".

Testo in vigore dal 28 agosto 1959 al 22 dicembre 2008

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Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1959

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1949 al 28 agosto 1959. 27 parole tolte, 64 parole aggiunte in 5 capoversi.

f) tolto: il vice- aggiunto: un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

aggiunto: g) il vice direttore generale dei Monopoli di Stato;

tolto: g) quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6°, oaggiunto: h) i direttori centrali dei Monopoli di Stato;

aggiunto: i) tre membri scelti tra persone di comprovata competenza, anche estranee tolto: all'Amministrazione aggiunto: alla Amministrazione finanziaria;

tolto: haggiunto: l) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei tolto: monopoli aggiunto: Monopoli di Stato designati dal tolto: Ministero delle aggiunto: Ministro per le finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominareaggiunto: . Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalita' di cui all'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e sara' tenuto conto della rappresentativita' dei sindacati stessi. "In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-10-20;840~art1 · fonte del testo

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