Art. 1
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L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le finanze ed e' composto dai seguenti membri:
- a)il Sottosegretario di Stato per le finanze;
- b)un consigliere di Stato;
- c)il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
- d)un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;
- e)il direttore generale dei Monopoli di Stato;
- f)il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;
- g)quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6°, o tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria;
- h)tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare. "In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione e' assunta dal Sottosegretario di Stato. "Il segretario del Consiglio di amministrazione e' scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato. "Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennita', da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale".
Testo in vigore dal 30 novembre 1949 al 28 agosto 1959
