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[1]((L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con R. decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, e' alle dirette dipendenze del DUCE ed e' presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da persona da lui designata e nominata dal DUCE)).
[2]I suoi scopi sono:
- a)promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacita' morali, fisiche, intellettuali nel clima spirituale della Rivoluzione fascista;
- b)controllare, coordinare e dirigere l'attivita' di tutti gli altri organismi ed istituzioni diretti al fine anzidetto, esclusi le societa' di mutuo soccorso, anche se aventi fini ricreativi, i doposcuola e le associazioni similari.
[3]Nulla e' innovato per quanto concerne l'ordinamento attuale dei Dopolavoro statali.
Testo in vigore dal 16 novembre 1939 al 16 dicembre 2009
