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[1]L'Opera Nazionale Dopolavoro, istituita con R. decreto-legge 1° maggio 1925-III, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, ha sede in Roma, e' alle dirette dipendenze del Duce ed e' presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

[2]I suoi scopi sono:

  • a)promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacita' morali, fisiche, intellettuali nel clima spirituale della Rivoluzione fascista;
  • b)controllare, coordinare e dirigere l'attivita' di tutti gli altri organismi ed istituzioni diretti al fine anzidetto, esclusi le societa' di mutuo soccorso, anche se aventi fini ricreativi, i doposcuola e le associazioni similari.

[3]Nulla e' innovato per quanto concerne l'ordinamento attuale dei Dopolavoro statali.

Testo in vigore dal 12 giugno 1937 al 16 novembre 1939

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-05-24;817~art1 · fonte del testo

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