Art. 10 — Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione. In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonche' i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

Testo vigente dal 30 giugno 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-12;349~art10 · fonte del testo

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