L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali. 2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. 3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".

Testo vigente dal 28 agosto 2000

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-08-18;235~art1 · fonte del testo

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