Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1954 al 10 novembre 1959. Leggi il testo vigente →

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta:

  • a)debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprieta' o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente;
  • b)debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente. Nel caso di infedelta' delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele e' altresi' tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 10 novembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-08-06;604~art3 · fonte del testo

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