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[1]In fine dell'art. 29 della legge (testo unico) e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]«Ogni rendita vitalizia, liquidata in dipendenza di operazioni assicurative esercitate in virtu' del presente articolo, e' esente dall'imposta di ricchezza mobile, purche' la rendita non sia superiore a 1500 lire annue».
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
