Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009. 178 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa valgono le seguenti disposizioni speciali:
tolto: Le donne maritate possono inscriversi senza bisogno del consenso del marito e i minorenni senza bisogno della autorizzazione di chi esercita la patria potesta' o la tutela.
tolto: L'inscritto nei ruoli operai il quale cessa di avere le qualita' indicate nell'art. 8 della legge, non avra' piu' diritto alle quote di concorso di cui all'art. 9 della legge e sara' trasferito nel ruolo delle assicurazioni popolari e tutte le somme e le quote di rendita vitalizia annotate nell'antico conto saranno trasferite nel nuovo conto aperto al suo nome.
tolto: Inversamente l'inscritto nel ruolo delle assicurazioni popolari il quale acquisti le qualita' indicato nell'art. 8 della legge, sara' trasferito nei ruoli operai con il conseguente diritto alla quota di concorso della Cassa, e gli saranno riconosciuti, agli effetti del diritto a pensione, tutti gli anni anteriori di effettiva inscrizione alla Cassa.
tolto: Le rendite vitalizie provenienti da iscrizioni nei ruoli operai non sono ne' cedibili, ne' sequestrabili se non per la parte che superi le L. 400.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-12-30;685~art17 · fonte del testo
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