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[1]All'art. 6 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e' sostituito il seguente:
[2]Art. 6. - Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale sono le seguenti:
- a)sette decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;
- b)meta' degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835;
- c)l'importo delle eredita' vacanti devolute allo Stato ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;
- d)gl'interessi annuali del fondo patrimoniale;
- e)ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.
[3]Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrispondera' alla Cassa nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.
[4]La disposizione della lettera a) avra' effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009
