Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 luglio 1908, n. 441.
Abrogato dal 13 agosto 1908
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 luglio 1908, n. 441.
Abrogato dal 13 agosto 1908
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ogni rivendita il cui reddito non abbia superato L. 600, e' conferita dall'intendenza di finanza, sentita la giunta municipale, a persona domiciliata nel comune da almeno cinque anni.
tolto: La durata della concessione sara' di cinque anni, ma potra' essere rinnovata di quinquennio in quinquennio.
tolto: E' titolo di preferenza l'avere esercitato precedentemente la rivendita in qualsiasi qualita', con piena soddisfazione dell'Amministrazione, e, ferma questa condizione, il coniuge superstite avra' la preferenza sovra ogni altra persona.
tolto: Decade dalla concessione chi per qualunque causa non eserciti personalmente la rivendita, ma l'Intendenza potra' in caso di malattia consentire al concessionario una temporanea supplenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 441
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-22;534~art8 · fonte del testo
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