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[1]Ogni rivendita il cui reddito non abbia superato L. 600, e' conferita dall'intendenza di finanza, sentita la giunta municipale, a persona domiciliata nel comune da almeno cinque anni.

[2]La durata della concessione sara' di cinque anni, ma potra' essere rinnovata di quinquennio in quinquennio.

[3]E' titolo di preferenza l'avere esercitato precedentemente la rivendita in qualsiasi qualita', con piena soddisfazione dell'Amministrazione, e, ferma questa condizione, il coniuge superstite avra' la preferenza sovra ogni altra persona.

[4]Decade dalla concessione chi per qualunque causa non eserciti personalmente la rivendita, ma l'Intendenza potra' in caso di malattia consentire al concessionario una temporanea supplenza.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1906 al 13 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-22;534~art8 · fonte del testo

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