Art. 50 — Adempimenti e misura dei compensi
Articolo abrogato dalla l. 16 novembre 1973, n. 728.
Abrogato dal 8 dicembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 16 novembre 1973, n. 728.
Abrogato dal 8 dicembre 1973
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2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973. 168 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Entro il 31 marzo di ogni anno l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici comunicheranno al Ministero del tesoro le variazioni di traffico e la consistenza del personale mediamente presente nell'anno precedente in relazione, rispettivamente, al traffico del 1966 e al contingente di personale di cui agli articoli 47 e 48 nonche' l'importo da erogare in applicazione della presente legge. I criteri di erogazione e le misure dei compensi incentivanti per gruppi di mansioni saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del consiglio di amministrazione, nel quale devono essere previste riduzioni rispetto alle misure unitarie di detti compensi in relazione al numero delle assenze effettuate dal personale, escluse quelle per congedo ordinario o derivanti da cause di invalidita' di guerra o di servizio. In ogni caso non potranno essere corrisposti compensi incentivanti ai dipendenti che durante l'anno siano rimasti assenti dal servizio per periodi, anche non continuativi, che in complesso superano i 180 giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 NOVEMBRE 1973, N. 728
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art50 · fonte del testo
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