Art. 49 — Limite massimo dei compensi
Articolo abrogato dalla l. 16 novembre 1973, n. 728.
Abrogato dal 8 dicembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 16 novembre 1973, n. 728.
Abrogato dal 8 dicembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973. 80 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 della legge 12 dicembre 1967, n. 1233, per gli anni successivi ai periodi indicati al secondo comma dei precedenti articoli 47 e 48, la misura dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sara' determinata, nel limite massimo del 40 per cento di cui agli stessi articoli 47 e 48, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 NOVEMBRE 1973, N. 728
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art49 · fonte del testo
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