Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

Nel mese di luglio di ogni anno e' corrisposto un assegno di operosita' al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette aziende. La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1 luglio-30 giugno. I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella annessa tabella C. L'assegno di operosita' e' esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art34 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari