Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, che modifica il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1286, sugli ammassi della lana, e' modificato come segue:
- a)Il secondo comma dell'art. 1 e' sostituito col seguente:
[9]Eguale obbligo e' stabilito per le lane da materasso importate dall'estero, nonche' per le lane di qualsiasi qualita' introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti italiani dell'Egeo e dell'Albania;
- b)Il secondo comma dell'art. 2 e' modificato come segue:
[10]A tal fine il rilascio dei permessi d'importazione e' subordinato, conformemente al parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.
- c)Il primo e secondo comma dell'art. 5 sono modificati rispettivamente come segue:
[11]La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata all'ente ammassatore della provincia non piu' tardi di 20 giorni dalla tosa.
[12]Per le lane da materasso importate dall'estero e per quelle di qualunque qualita' introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti italiani dell'Egeo e dall'Albania, il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento dell'importazione.
- d)Il terzo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
[13]Al conferente, all'atto della consegua della lana all'Ente ammassatore, sara' corrisposto il prezzo di stima, dedotta una quota del 5 per cento. Tale quota, decurtata del contributo di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 52, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1286, costituira' un fondo di riserva destinato a coprire le eventuali perdite della gestione; ed i residui attivi di questa saranno ripartiti tra i conferenti in relazione al valore della lana conferita dopo l'approvazione del rendiconto finale previsto dall'art. 15 del Regio decreto-legge precitato.
- e)L'art. 19 aggiunto al R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, dalla legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, e' sostituito dal seguente:
[14]I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori dall'altra o fra questi e gli istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 8 aprile 1940-XVIII
[17]VITTORIO EMANUELE
[18]MUSSOLINI - TASSINARI - GRANDI - TERUZZI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI
[19]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 13 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
