Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1940 al 16 dicembre 2009. 484 parole tolte, 20 parole aggiunte in 24 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Il R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, che modifica il Regio decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 521, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1286, sugli ammassi della lana, e' modificato come segue:
tolto: a) Il secondo comma dell'art. 1 e' sostituito col seguente:
tolto: Eguale obbligo e' stabilito per le lane da materasso importate dall'estero, nonche' per le lane di qualsiasi qualita' introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti italiani dell'Egeo e dell'Albania;
tolto: b) Il secondo comma dell'art. 2 e' modificato come segue:
tolto: A tal fine il rilascio dei permessi d'importazione e' subordinato, conformemente al parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al ritiro di lana degli ammassi da parte dell'importatore.
tolto: c) Il primo e secondo comma dell'art. 5 sono modificati rispettivamente come segue:
tolto: La lana conferita agli ammassi deve essere consegnata all'ente ammassatore della provincia non piu' tardi di 20 giorni dalla tosa.
tolto: Per le lane da materasso importate dall'estero e per quelle di qualunque qualita' introdotte dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana, dai Possedimenti italiani dell'Egeo e dall'Albania, il conferimento agli ammassi deve essere effettuato al momento dell'importazione.
tolto: d) Il terzo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
tolto: Al conferente, all'atto della consegua della lana all'Ente ammassatore, sara' corrisposto il prezzo di stima, dedotta una quota del 5 per cento. Tale quota, decurtata del contributo di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 8 marzo 1937-XV, n. 52, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1286, costituira' un fondo di riserva destinato a coprire le eventuali perdite della gestione; ed i residui attivi di questa saranno ripartiti tra i conferenti in relazione al valore della lana conferita dopo l'approvazione del rendiconto finale previsto dall'art. 15 del Regio decreto-legge precitato.
tolto: e) L'art. 19 aggiunto al R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 968, dalla legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 391, e' sostituito dal seguente:
tolto: I documenti, atti e quietanze, relativi alle operazioni di ammasso, rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori dall'altra o fra questi e gli istituti finanziatori, sono esenti da tassa di bollo, registro e da ogni altra tassa sugli affari, fatta eccezione per le cambiali che restano soggette alla normale tassa di bollo.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 8 aprile 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - TASSINARI - GRANDI - TERUZZI - DI REVEL - RICCI - RICCARDI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-04-08;355~art1 · fonte del testo
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