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[1]L'olio di oliva lampante e l'olio a bassa acidita' estratto dalle sanse sara' assegnato dal Settore dell'olivicoltura agli stabilimenti di rettificazione, secondo un piano di ripartizione da predisporre di concerto dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni.
[2]Gli oli rettificati, ottenuti dagli stabilimenti di rettificazione dalla lavorazione dell'olio lampante e dell'olio estratto dalle sanse, devono essere tenuti dagli stabilimenti stessi a disposizione dei Ministeri competenti, previa denuncia dei quantitativi mensilmente prodotti de farsi al Settore dell'olivicoltura, secondo le modalita' che saranno all'uopo stabilite.
[3]La distribuzione degli oli commestibili al consumo, ivi Compresi i quantitativi di olio rettificato, denunciati e messi a disposizione ai sensi del comma precedente, sara' effettuata secondo le procedure da stabilirsi dai Ministeri suddetti.
[4]Questi stabiliranno i quantitativi di olio lampante e di olio estratto dalle sanse da assegnare agli stabilimenti di rettificazione di proprieta' delle Sezioni, secondo la potenzialita' degli stabilimenti stessi, nonche' i quantitativi di olio commestibile e rettificato da riservare per la distribuzione, al settore dell'olivicoltura.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
