Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. 291 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'obbligo di denunziare e di conferire l'olio di oliva all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso.
tolto: L'olio prodotto deve essere denunziato distintamente per qualita' alla Sezione dell'olivicoltura competente a cura del produttore entro trenta giorni dalla molitura delle olive o dalla lavorazione delle sanse, con intervalli di almeno quindici giorni tra una denunzia e l'altra.
tolto: Le denunzie dell'olio estratto dalle sanse, dell'olio lavato, d'inferno, scaldato, delle morchie e dei fondami, nonche' delle paste di rettificazione e delle oleine derivanti dalla rettifizione dell'olio di oliva, devono essere presentate alle Sezioni dell'olivicoltura, fermo restando l'obbligo della denunzia prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696.
tolto: Gli oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati che, a seguito degli accertamenti effettuati dalle Sezioni della olivicoltura sulla base delle denunzie, risultino ad alta acidita', nonche' le morchie e i fondami e le paste di rettificazione ed oleine, qualora i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni non ritengano di destinarli, tutti o in parte, previa idonea lavorazione all'alimentazione, devono essere messi a disposizione del Ministero delle corporazioni, che ne dispone la distribuzione per la saponeria.
tolto: GLi oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati, che risulteranno a bassa acidita', e quelli ad alta acidita', nonche' le morchie e i fondami e le paste di rettificazione ed oleine derivanti dalla rettificazione dell'olio di oliva da destinare all'alimentazione ai sensi del comma precedente, sono assegnati per la lavorazione e per la rettificazione secondo le modalita' di cui all'art. 9.
tolto: Le Sezioni dell'olivicoltura, dopo avere controllato le denuncie degli oli grezzi compilate dai produttori, rimettono mensilmente un elenco riepilogativo delle denuncie stesse al Settore che, a sua volta, lo trasmette ai Ministero dell'agricoltura e delle foreste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1792~art2 · fonte del testo
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