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[1]I proprietari di fondi olivati, i produttori agricoli di olio di oliva ed i prestatori di opera agricoli che per consuetudine sono pagati in olio, possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso delle quantita' di olio commestibile destinate al fabbisogno loro e dei loro familiari nella misura per testa che sara' stabilita ogni anno con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, previa presentazione alle Sezioni dell'olivicoltura del foglio di convivenza.
[2]I conduttori di fondi olivati, condotti a colonia parziaria, possono ottenere l'esonero dal conferimento all'ammasso per i quantitativi di olio destinati a integrazione del fabbisogno familiare dei propri coloni nella misura di cui al comma precedente, nel caso in cui i coloni stessi non abbiano ottenuta una produzione sufficiente di olio dai poderi da essi condotti.
[3]I conduttori di fondi olivati, per le somministrazioni di olio al personale dipendente, ivi compresi i coloni che non fruiscono dell'esonero, i salariati fissi, i braccianti e assimilati possono fare richiesta documentata alle Sezioni della olivicoltura, le quali potranno accordare, entro il limite per testa di cui al comma primo del presente articolo, i quantitativi necessari, al prezzo fissato per le vendite dall'ammasso al grossista.
[4]Gli Istituti di beneficenza, Enti religiosi e simili che producono nei propri terreni olivati olio di oliva, possono ottenere dall'ammasso, al prezzo fissato per il grossista, i quantitativi necessari alla comunita', rivolgendo documentata domanda alle Sezioni dell'olivicoltura che potranno, dopo avere sentito il parere del Settore, concedere i quantitativi richiesti.
[5]I trapassi di cui ai comma precedenti sono esenti dalla imposta sull'entrata.
[6]Sono esclusi dall'esonero coloro che producono olio facendo molire oer conto proprie olive acquistate da terzi.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
