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[1]Gli esercenti di frantoi da olive hanno l'obbligo di denunziare, ogni trenta giorni, alla Sezione dell'olivicoltura della provincia, l'olio prodotto distintamente per qualita', indicando le generalita' e il domicilio del proprietario delle olive portate al frantoio per la molitura.

[2]Essi devono provvedere e tenere costantemente aggiornato un registro dei quantitativi di olive giornalmente lavorate e dei quantitativi di olio ricavati dalle olive stesse distinti per proprietari.

[3]Tale registro, da vistare preventivamente dal Consiglio provinciale delle corporazioni, deve essere esibito ad ogni richiesta delle persone incaricate del controllo, a norma dell'art. 27 della presente legge.

[4]Gli esercenti dei frantoi da olive, allorche' moliscano olive di loro proprieta', sono tenuti alle denuncie di cui all'art. 2 ed al primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-12-02;1792~art3 · fonte del testo

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