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[1]Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge e a quelle del decreto che, ai termini del successivo art. 29, stabilira' le modalita' di applicazione del marchio di identificazione degli oli sopraffini vergini di oliva, e' punito con l'ammenda, la quale, nei casi piu' gravi, e' applicabile fino all'intero valore del prodotto oggetto della contravvenzione, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[2]Nei casi di recidiva, puo' essere disposta, con provvedimento del prefetto, anche la chiusura del frantoio o dello stabilimento di rettificazione fino a sei mesi.
[3]I contratti stipulati in difformita' della presente legge sono nulli di pieno diritto.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
