Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'obbligo di denunziare e di conferire l'olio di oliva all'ammasso spetta al produttore o a chiunque abbia titolo per disporre dell'olio stesso.
[2]L'olio prodotto deve essere denunziato distintamente per qualita' alla Sezione dell'olivicoltura competente a cura del produttore entro trenta giorni dalla molitura delle olive o dalla lavorazione delle sanse, con intervalli di almeno quindici giorni tra una denunzia e l'altra.
[3]Le denunzie dell'olio estratto dalle sanse, dell'olio lavato, d'inferno, scaldato, delle morchie e dei fondami, nonche' delle paste di rettificazione e delle oleine derivanti dalla rettifizione dell'olio di oliva, devono essere presentate alle Sezioni dell'olivicoltura, fermo restando l'obbligo della denunzia prescritta dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1696.
[4]Gli oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati che, a seguito degli accertamenti effettuati dalle Sezioni della olivicoltura sulla base delle denunzie, risultino ad alta acidita', nonche' le morchie e i fondami e le paste di rettificazione ed oleine, qualora i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni non ritengano di destinarli, tutti o in parte, previa idonea lavorazione all'alimentazione, devono essere messi a disposizione del Ministero delle corporazioni, che ne dispone la distribuzione per la saponeria.
[5]GLi oli estratti dalle sanse, lavati, d'inferno e scaldati, che risulteranno a bassa acidita', e quelli ad alta acidita', nonche' le morchie e i fondami e le paste di rettificazione ed oleine derivanti dalla rettificazione dell'olio di oliva da destinare all'alimentazione ai sensi del comma precedente, sono assegnati per la lavorazione e per la rettificazione secondo le modalita' di cui all'art. 9.
[6]Le Sezioni dell'olivicoltura, dopo avere controllato le denuncie degli oli grezzi compilate dai produttori, rimettono mensilmente un elenco riepilogativo delle denuncie stesse al Settore che, a sua volta, lo trasmette ai Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
