Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 maggio 1913, n. 459
2La L. 22 maggio 1913, n. 459, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La facolta' concessa con l'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 367, e' prorogata ed estesa all'alienazione di tutte le navi radiate, la vendita delle quali fu autorizzata dalle leggi 21 marzo 1907, n. 118, e 6 luglio 1912, n. 785".
Testo in vigore dal 18 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
