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Sono estese all'Amministrazione della marina le disposizioni contenute nel secondo capoverso dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 496, relative alla alienazione delle armi e dei materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra.

Testo in vigore dal 14 luglio 1908 al 18 giugno 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;367~art4 · fonte del testo

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