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[1]((La Camera agrumaria e' inoltre autorizzata, nei limiti delle disponibilita' del suo fondo patrimoniale di riserva, ad anticipare ai depositanti le somme occorrenti per completare il pagamento a loro favore dell'intiero prezzo di anticipazione. Essa potra' pure, nei predetti limiti, fare ulteriori anticipazioni in conto delle prevedibili quote di riparto di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 5 limitatamente pero' alle Societa' cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agrocotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.
[2]Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite ed occorrendo variate con decreto Reale)).
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
