Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 2 giugno 1921. Leggi il testo vigente →
[1]La Camera agrumaria e' inoltre autorizzata ad anticipare la restante quarta parte del prezzo minimo di cui nell'articolo precedente, esclusivamente ai piccoli produttori ed alle Societa' cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agro cotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.
[2]Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite con decreto reale.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 2 giugno 1921
