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[1]La tassa camerale di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 404, e' stabilita:
- a)pel citrato di calcio e per l'agro cotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita nella misura di lire 1 a quintale e per ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato; 10
- b)pel citrato di calcio e per l'agro cotto venduti per mezzo della Camera agrumaria, nella misura del 3 per cento del prezzo di vendita.
[2]E' data facolta' al Governo di modificare con decreto Reale la misura della tassa camerale come sopra stabilita.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 30 novembre 1919, n. 2357, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Sul citrato di calce e sull'agrocotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita la tassa camerale, di cui all'art. 3, comma a), della legge 17 luglio 1910, n. 492, e' stabilita in lire duecento per quintale di citrato, o per peso equivalente di agrocotto, base 64% di acido citrico".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1920 al 18 maggio 1920
