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[1]La tassa camerale di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 404, e' stabilita:
- a)pel citrato di calcio e per l'agro cotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita nella misura di lire 1 a quintale e per ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato;
- b)pel citrato di calcio e per l'agro cotto venduti per mezzo della Camera agrumaria, nella misura del 3 per cento del prezzo di vendita.
[2]E' data facolta' al Governo di modificare con decreto Reale la misura della tassa camerale come sopra stabilita.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 8 gennaio 1920
