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[1]Il Banco di Sicilia, oltre il 15 per cento, di cui all'art. 11 e del 7 per cento di cui all'art. 19, del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facolta' di impiegare per mezzo del tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a dieci milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valute di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal R. decreto 10 ottobre 1895, n. 527. 13
[2]I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a moltiplico in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore della industria solfifera siciliana e dell'industria agrumaria. 13
[3]A cominciare dal 1° gennaio 1924 i frutti dell'indicato fondo saranno annualmente acquisiti agli utili ripartibili fra lo Stato ed il Banco di Sicilia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 15 ottobre 1923, n. 2314, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono prorogate fino al 31 dicembre 1930".
Testo in vigore dal 29 novembre 1923 al 16 dicembre 2009
