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[1]Il Banco di Sicilia, oltre il 15 per cento, di cui all'art. 11 e del 7 per cento di cui all'art. 19, del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facolta' di impiegare per mezzo del tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a dieci milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valute di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal R. decreto 10 ottobre 1895, n. 527.

[2]I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a moltiplico in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore della industria solfifera siciliana e dell'industria agrumaria.

[3]A cominciare dal 1° gennaio 1924 i frutti dell'indicato fondo saranno annualmente acquisiti agli utili ripartibili fra lo Stato ed il Banco di Sicilia.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 29 novembre 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;492~art16 · fonte del testo

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