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[1]Alle Associazioni cooperative di produttori di agrumi costituite, o che si costituiranno, sia per promuovere l'aumento della esportazione del frutto, sia per la trasformazione industriale del frutto stesso prodotto negli agrumeti appartenti ai soci, oltre alle agevolezze fiscali e ai benefizi a cui possono aver diritto in forza delle leggi vigenti, e' concessa la esenzione della imposta di ricchezza mobile per un decennio che decorrera' dalla data della pubblicazione della presente legge per le Societa' gia' costituite, e dalla data dell'atto di fondazione per quelle che si costituiranno dopo la pubblicazione suddetta.
[2]Saranno altresi' stabiliti in favore delle Associazioni considerate nel presente articolo, premi di incoraggiamento con le condizioni da determinarsi dal ministro d'agricoltura.
[3]12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 647
12La L. 7 aprile 1921, n. 647 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 15 della legge 5 luglio 1908 n. 404, 11 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono prorogate al 31 dicembre 1930".
Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 16 dicembre 2009
